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Marco Carta arrestato e rilasciato

Marco Carta, ecco perché l’arresto non è stato convalidato: “Elementi di sospetto inconsistenti”

Il giudice della direttissima di Milano ricostruisce la vicenda del presunto furto da parte del cantante Marco Carta. Nell’ordinanza, visionata da Fanpage.it, elenca i punti che non tornano, smentisce una premeditazione da parte di Carta e della sua amica Fabiana Muscas, ridimensiona l’infallibilità dell’addetto alla sorveglianza e definisce illegittimo l’arresto su principi giuridici di base.
A cura di Salvatore Garzillo
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"Vi è pertanto carenza di gravità indiziaria a carico dell’imputato, che va liberato. Nei confronti dell’imputato l’arresto non può ritenersi legittimo". Il giudice di Milano Stefano Caramellino conclude con queste parole la motivazione della mancata convalida d’arresto di Marco Carta, il cantante bloccato lo scorso 31 maggio all’interno della Rinascente per un presunto furto di maglie del valore complessivo di 1.200 euro. Nel testo è ricostruita la vicenda sulla base dei principi giuridici che consentono – o non consentono – di arrestare una persona: il magistrato elenca i passaggi rivelando una serie di dettagli finora trascurati dalla stampa: "La versione degli imputati non è allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario. Gli operanti che hanno provveduto all’arresto non hanno visto alcunché dell’azione assertivamente furtiva. L’unico teste oculare ha descritto un comportamento anteriore ai fatti che ha giudicato sospetto, ma gli elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti: è normale che due acquirenti si guardino spesso attorno all’interno di un esercizio commerciale di grande distribuzione; l’ipotesi che essi stessero controllando se erano seguiti da personale dipendente è formulata in modo del tutto ipotetico e vago: ‘come se controllassero' (come da dichiarazioni del teste in un verbale di sommarie informazioni)".

Cercavano un camerino libero

In questo passaggio il giudice alleggerisce il tema della premeditazione di Carta e della sua amica Fabiana Muscas, l’infermiera di 53 anni per la quale è stato invece convalidato l’arresto perché trovata in possesso della refurtiva nascosta nella propria borsa: "Il fatto che i prevenuti si siano recati in un piano diverso per provare le maglie di cui all’imputazione è compatibile con il proposito di trovare un camerino di prova libero, posto che entrambi hanno affermato che grande era l’affollamento e che lo stesso scontrino in atti conferma che ieri era giorno di offerte speciali, cosiddetto ‘black friday'. Il passaggio della borsa è stato confermato dall’imputato, che quindi sulla dinamica dell’azione ha confermato integralmente le risultanze delle sommarie informazioni rese dall’addetto alla sicurezza".

L'addetto alla sicurezza non ha visto infilare gli abiti in borsa

Poi Caramellino passa a ridimensionare il racconto e l’infallibilità dell’addetto alla vigilanza.

"I prevenuti hanno aggiunto un elemento che nelle sommarie informazioni non è presente: l’imputato avrebbe appoggiato i capi, dopo averli provati, sulla barra alta dello spazio di prova, come normalmente avviene dopo avere misurato un capo. La credibilità della versione degli imputati può essere ragionevolmente affermata, posto che nessun elemento certo consente di escludere che tale fatto non sia avvenuto. È infatti ragionevole ammettere che l’addetto alla sicurezza, nel rendere le proprie sommarie informazioni, abbia omesso di riferire tale movimento e che, per non dare nell’occhio, si sia temporaneamente distanziato dallo spazio di prova in cui gli arrestati si trovavano, in modo tale da non vedere tale movimento che non ha riferito. D’altronde, il fatto che lo sguardo dell’addetto alla vigilanza non sia stato fisso sui due arrestati è riscontrato dal fatto che neanche lui ha affermato di avere visto l’inserimento degli abiti nella borsa, né egli ha precisato in mano a chi fosse la borsa dopo che essa era stata appoggiata nel camerino, né egli ha affermato di avere sentito alcun rumore compatibile con la rottura delle placche antitaccheggio, peraltro avvenuta con uno strumento solo parzialmente a ciò idoneo, vale a dire un cacciavite e non un tronchese".

La verità dalle telecamere

Secondo quanto riferito dalla polizia, questa fase dell’azione dovrebbe essere stata ripresa in maniera chiara dalle telecamere del sistema di sorveglianza del negozio. L’avvocato di Marco Carta ha detto che il suo assistito “non ha nulla da temere da quelle registrazioni”.

«Il successivo ingresso dell’imputato nel bagno è avvenuto per un tempo breve, nel momento in cui la borsa era già stata restituita dall’imputato all’imputata, sicché non è possibile ritenere che la rottura delle placche sia avvenuta in tempo successivo al primo inserimento dei vestiti nella borsa dell’imputata, inserimento che secondo la stessa deposizione dell’addetto alla sicurezza è avvenuta nello spazio dei camerini – aggiunge il magistrato -. Vi è pertanto carenza di gravità indiziaria a carico dell’imputato, che va liberato. Egli non deteneva all’uscita dell’esercizio commerciale la borsa contenente i vestiti sottratti: lo si ritiene sulla base dell’indicazione del verbale d’arresto secondo cui ‘la donna risultava avere riposto le maglie appena sottratte ed il cacciavite utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio nella propria borsa personale'".

Infine, il giudice aggiunge quella che a un profano sembra una lezione di giurisprudenza: "La flagranza deve essere valutata sulla base di una diretta percezione, da parte degli operanti, di situazioni e fatti obiettivamente rivelatori della colpevolezza e immediatamente correlati alla perpetrazione della fattispecie criminosa, e non soltanto di una previa assunzione di sommarie informazioni da terze persone.
Nella specie nessuna circostanza descritta nel verbale d’arresto costituiva sufficiente sintomo percettibile agli operanti, del concorso dell’imputato nell’azione autonomamente posta in essere dall’imputata, che si trovava semplicemente in sua compagnia. Né può considerarsi come legittimo l’arresto dell’imputato come realizzato ad opera di un privato, vale a dire del sorvegliante: egli non ha mai dichiarato di avere percepito il movimento d’inserimento nella borsa né quello di rottura delle placche".

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