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Lombardia, da lunedì 1 ottobre stop ai veicoli diesel Euro 3: ecco tutte le cose da sapere

Da lunedì 1 ottobre 2018 in Lombardia scattano le misure per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Da quest’anno ci sono importanti novità: la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti interesserà difatti anche i veicoli diesel Euro 3, finora esclusi dal blocco. Ecco le nuove misure in vigore in Lombardia, le deroghe e le sanzioni previste.
A cura di Redazione Milano
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Da lunedì 1 ottobre, come avviene ogni anno per il semestre invernale, in Lombardia scattano le misure strutturali permanenti per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria. Da quest'anno però ci sono importanti novità per quanto riguarda la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti: lo stop interesserà difatti anche i veicoli diesel Euro 3, finora esclusi dal blocco. Nel dettaglio, queste sono le nuove misure in vigore in Lombardia.

  • Le limitazioni per gli autoveicoli Euro 0 a benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel sono in vigore permanentemente tutto l'anno, a partire da lunedì 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Lo stop vale per i comuni lombardi di prima e seconda fascia (per verificare in quale fascia si trova il vostro qui l'elenco dei comuni in fascia 1 e qui l'elenco dei Comuni in fascia 2), in totale 570 cittadine lombarde.
  • Lo stop agli autoveicoli diesel Euro 3 è in vigore dall'1 ottobre 2018 al 31 marzo del 2019 (e successivamente ogni semestre invernale), dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle ore 7.30 alle 19.30. Lo stop è in vigore nei 209 Comuni di prima fascia e in cinque comuni di seconda fascia: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.
  • Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).
  • Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 le limitazioni sono in vigore dal lunedì al venerdì (esclusi festivi infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle 19.30, dall'1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno. Lo stop vale solo per i 209 Comuni di prima fascia

I veicoli esclusi dal blocco

Sono esclusi dal blocco i seguenti veicoli: elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas); veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo); veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale (veicoli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso, scuolabus, mezzi di trasporto pubblici, veicoli dei corpi diplomatici e consolari e quelli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap , esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso).

Le altre deroghe e le sanzioni previste

Molte le deroghe al provvedimento. La più importante, soprattutto per i pendolari, è quella che riguarda i veicoli che trasportano almeno tre persone: una norma per favorire il car pooling. Queste le altre: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Le sanzioni previste variano da 75 a 450 euro.

A gennaio 2019 a Milano scatta anche Area B

In tutta la Regione le nuove limitazioni interesseranno circa 420 mila auto e 160 mila furgoni in più rispetto a quelli già soggetti ai blocchi negli scorsi anni. A Milano città le nuove norme bloccheranno complessivamente circa 150mila veicoli, in attesa della nuova Area B, che scatterà dal 21 gennaio 2019 e avrà carattere permanente. Sedici saranno le telecamere posizionate inizialmente agli ingressi dell'area, che copre il 70 per cento della città: a regime gli ingressi controllati saranno 186. Ad ottobre il divieto di circolazione all'interno dell'Area B di Milano sarà esteso anche ai veicoli diesel Euro 4, che invece la Regione bloccherà a partire dal 2020. Per i veicoli diesel Euro 5 lo stop imposto da Area B scatterà nel 2022, mentre quello imposto dalla Regione partirà nel 2025. Le sanzioni previste per i trasgressori ammontano a 80 euro.

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