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Covid 19

In Lombardia riaprono dal 6 giugno terme, centri benessere e impianti di risalita

Da sabato 6 giugno riaprono in Lombardia centri benessere, terme e impianti di risalita. La decisione è stata comunicata con una nuova ordinanza dal presidente della Regione Attilio Fontana nella quale sono spiegate le norme da rispettare: resta obbligatorio misurare la temperatura al personale, indossare la mascherina nelle aree comuni e mantenere le distanze di almeno un metro nelle aree spogliatoi e docce.
A cura di Redazione Milano
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Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza che consente, da domani, sabato 6 giugno, la ripresa delle attività degli impianti a fune e di risalita anche ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la riapertura dei centri termali e benessere. Anche in questo caso sarà necessario rispettare alcune norme fondamentali per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Impianti di risalita: cosa prevede l'ordinanza

l'ordinanza prevede che i gestori adottino tutte le soluzioni idonee a garantire la riapertura al pubblico in condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori e degli utenti, evitando assembramenti e garantendo il distanziamento interpersonale, favorendo l'adozione di regole e comportamenti virtuosi e predisponendo adeguata cartellonistica riguardo agli obblighi da rispettare. Dovrà anche essere misurata la temperatura al personale, procedura raccomandata anche per i fruitori degli impianti. Inoltre è previsto l'obbligo di: utilizzare la mascherina e i guanti monouso per l'estate e i guanti da neve in inverno (da non togliere mai); areare la cabinovia e la funivia anche durante il trasporto; aprire le porte delle cabinovie o delle funivie (quando vuote) per una areazione completa, laddove possibile e igienizzare giornalmente cabine, funivie, seggiovie e sciovie e pulizia del pavimento di cabine e funivie.

Strutture termali e centri benessere: cosa prevede l'ordinanza

Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate operazioni di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico. Le presenti indicazioni vanno integrate, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona. Le indicazioni previste dall'ordinanza, si legge nella nota diffusa dalla regione Lombardia, si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), insufflazioni, prestazioni idrotermali, cure inalatorie, terapia idropinica, riabilitazione neuromotoria e rieducazione motoria e della funzione respiratoria, antroterapia, trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco). In tutti i casi resta obbligatoria la misurazione della temperatura al
personale (é raccomandato di fare lo stesso anche con i clienti/pazienti); indossare la mascherina nelle aree comuni; mantenere le distanze di almeno un metro nelle aree spogliatoi e docce e il divieto di consumare di alimenti.

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