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La Cassazione: “Idraulico mestiere senza crisi”. E ordina a un uomo di pagare l’assegno alla ex

L’idraulico è un mestiere che non conosce crisi. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un idraulico lombardo che aveva detto di non poter pagare l’assegno di mantenimento all’ex moglie e ai figli perché rimasto senza lavoro per via della crisi.
A cura di F.L.
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L'idraulico è un mestiere che non conosce crisi. Quello che spesso è un luogo comune adesso viene messo nero su bianco anche dalla Corte di Cassazione. I giudici della Corte suprema hanno infatti respinto il ricorso di un idraulico lombardo, Francesco M., che aveva detto di non poter pagare l'assegno di mantenimento all'ex moglie perché rimasto senza lavoro per via della crisi. Già la Corte d'Appello di Milano aveva però condannato il professionista a versare gli 800 euro mensili necessari al mantenimento dei due figli minori e dell'ex consorte, in quanto aveva stabilito che quella dell'idraulico era "una professionalità sempre richiesta" e un "settore che non conosce crisi". I giudici d'Appello non avevano preso in considerazione le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla difesa dell'uomo, da cui emergeva la sua disoccupazione, né dato peso alle sue dichiarazioni, secondo cui l'uomo veniva "mantenuto" dalla nuova partner con cui era andato a vivere dopo la separazione.

Non è credibile la situazione di disoccupazione dell'idraulico

Secondo quanto riporta il quotidiano "il Giorno", i giudici d'appello avevano invece considerato più verosimile che l'idraulico "svolgesse attività di lavoro magari in nero" o disponesse comunque di ingenti risparmi accumulati nel corso degli anni grazie alla sua attività. Gli "ermellini" hanno dato ragione ai colleghi milanesi, rendendo definitiva la sentenza e respingendo il ricorso dell'uomo. I giudici della Cassazione hanno tenuto conto delle condizioni personali dell'uomo e del suo lavoro, operando "una valutazione comparativa dei due coniugi e del tenore di vita coniugale goduto in costanza di matrimonio": sulla base di questa comparazione hanno ritenuto "non credibile l’attuale situazione di disoccupazione del coniuge obbligato al mantenimento dell’altro coniuge e dei figli".

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